Accertamento dell’esercizio effettivo della Professione di Avvocato.
Cari Colleghi,
riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sul contenuto dell’art. l’art.21della LeggeProfessionale n. 24/2012 che ha introdotto il requisito dell’esercizio effettivo della professione così disponendo: “la permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, salve le eccezioni previste…”.
Successivamente,con il Decreto Ministeriale n.47/2016, sono state indicate le modalità di attuazione di quanto previsto dal citato articolo 21.
Le norme sopra richiamate hanno onerato i Consigli dell’Ordine di procedere, con regolarità triennale, a verificare “la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.
L’art.2 del D.M. 47/2016 prevede che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense oppure ha diritto all’esonero ai sensi dell’art. 15 Regolamento n. 6/2014 del Consiglio NazionaleForense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12 co. 1 della Legge.
A norma dell’art. 3 del D.M. 47/2016, la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, senza comprovati giustificati motivi oggettivi o soggettivi, potrebbe comportare la cancellazionedell’iscritto dall’Albo.
A norma dell’art. 4 del citato D.M., l’Avvocato cancellato dall’Albo nei casi soprarichiamati dall’art.2co.2delD.M.47/2016 alle lettere a),b),d),e) ed f) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di aver acquisito i predetti requisiti.
L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’art.2co.2 del DM47/2016 e di cui alle letterec) ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
Atteso che dal 2020 questo Consiglio darà avvio all’attività accertativa, Vi invitiamo a verificare le Vostre personali posizioni e, laddove necessario, ad attivarVi per regolarizzarle inconformità ai requisiti richiesti dalla Legge per la permanenza dell’iscrizione all’Albo; ciò al fine di evitare di incorrere nei suddetti provvedimenti amministrativi.
L’occasione ci è gradita per augurare buone festività.
Il Consigliere Segretario Il Presidente del COA
Avv. Giuseppina Montericcio Avv. Salvatore Ciaravino