HomeCircolari agli iscrittiCIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 3572/2019

       Accertamento dell’esercizio effettivo della Professione di Avvocato.

 Cari Colleghi,

riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sul contenuto dell’art. lart.21della LeggeProfessionale n. 24/2012 che ha introdottil requisito dellesercizieffettivo della professione così disponendo: la permanenzdelliscrizione allalbo è subordinatallesercizidella professione in modeffettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, salve le eccezioni previste….

Successivamente,con il Decreto Ministeriale n.47/2016, sono statindicatle modalità di attuazione di quanto previsto dal citato articolo 21.

Le norme sopra richiamate hanno onerato i ConsigldellOrdindi procedere, con regolarità triennale, a verificarela sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.

Lart.2 del D.M. 47/2016 prevedche la professione forense è esercitata in modeffettivo, continuativo, abituale e prevalente quando lavvocato:

 

a) è titolare duna partita IVattiva o fa partduna società o associazione professionalche sititolare di partita IVA attiva;

b) ha luso di locali e dalmeno un’utenza telefonica destinatallo svolgimento dellattività professionale o iassociazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c)   ha trattatalmeno cinquaffari peciascuanno, anche se lincarico professionale è stato conferito daltro professionista;

d)   è titolare duindirizzdi posta elettroniccertificata, comunicatal Consiglio dellOrdine;

eha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilitdal Consiglio NazionalForense oppure hdirittallesonero ai sensi dellart. 15 Regolamento n. 6/2014 del Consiglio NazionaleForense;

f)   ha icorso una polizzassicurativa a copertura della responsabilità civilderivante dallesercizio della professione, ai sensdellart. 12 co. 1 della Legge.

A norma dellart. 3 del D.M. 47/2016, la mancanzdel requisitdellesercizieffettivo, continuativoabituale e prevalentesenzcomprovati giustificati motivi oggettivi o soggettivi, potrebbe comportare la cancellazionedelliscritto dall’Albo.

A norma dell’art. 4 del citato D.M., lAvvocatcancellatdall’Albo necasi soprarichiamatdallart.2co.2delD.M.47/2016 alllettere a),b),d),e) ed f) ha idirittdesservi nuovamentiscritto qualora dimostri daver acquisito i predetti requisiti.

Lavvocatcancellatdall’Albo necasi previstdallart.2co.2 del DM47/2016 e dcualle letterecee) non può esservi nuovamentiscrittprima che siano decorsi dodici mesi da quando ldelibera dcancellazione è divenuta esecutiva.

Atteso che dal 2020 questo Consiglio darà avvio all’attività accertativa, Vi invitiamo a verificare le Vostre personali posizioni e, laddovnecessarioaattivarVper regolarizzarle inconformità arequisiti richiestdallLegge per lpermanenzdelliscrizionallAlbo; ciò al fine di evitare di incorrere nei suddetti provvedimenti amministrativi.

L’occasione ci è gradita per augurare buone festività.

          Il Consigliere Segretario                                             Il Presidente del COA

          Avv. Giuseppina Montericcio                                     Avv. Salvatore Ciaravino