ASTENSIONE DALLE UDIENZE PER I GIORNI 23 e 24 FEBBRAIO 2012
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Si comunica che l’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, con delibera del 20 GENNAIO 2012, ha proclamato l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria nei giorni 23 e 24 febbraio 2012.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, condividendo tutte le motivazioni dell’astensione riportate nella predetta delibera O.U.A., nella seduta del 7 febbraio 2012, ha dichiarato l’adesione alla proclamata astensione, nel rispetto e con le eccezioni stabilite dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, di cui alla Delibera n. 07/749, in data 13.12.2007, della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Delibera O.U.A. del 20 gennaio 2012;
Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
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Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n.1/2012 Cresci-Italia
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/in-evidenza/articolo7252.html
Cresci Italia art. 9, Decreto legge n. 1/2012
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Professioni, le norme sulle tariffe all'esame della Consulta L'assenza di una norma transitoria crea un vuoto normativo. La commissione Giustizia del Senato boccia l'abrogazione delle tariffe.
- PARERE COMMISSIONE GIUSTIZIA
Il Tribunale di Cosenza ha sollevato dinanzi alla Consulta la questione di incostituzionalità dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 citato. Il secondo comma, in particolare, stabilisce che ferma restando l'abrogazione delle tariffe minime e massime, nel caso di liquidazione dei compensi in sede giudiziale il giudice potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con un decreto che però il ministro della Giustizia non ha ancora emanato.
Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia aveva promesso la definizione a breve di una norma transitoria in attesa dell'emanazione del decreto con i parametri. L'assenza di questa norma transitoria crea un vuoto normativo che il giudice, chiamato a liquidare le spese giudiziali agli avvocati, non può colmare semplicemente ricorrendo all'equità: mancando i parametri ministeriali, infatti, il rischio è quello di una disparità di trattamento nei diversi processi, con liquidazioni delle somme magari troppo basse o comunque diverse da un giudice all'altro. Da qui la decisione del Tribunale di Cosenza di sottoporre la norma sulle tariffe all'esame della Consulta per violazione del principio costituzionale della ragionevolezza della legge.