HomeArchivio NewsFORMAZIONE CONTINUA

Norme di attuazione del regolamento per la formazione continua approvate nella seduta consiliare del 21.12.2009

Il paragrafo 4 dell’art. 3 (Eventi formativi) viene così sostituito: L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine locale ovvero al Consiglio Nazionale Forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell’Ordine o il Consiglio Nazionale Forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento.
Il Consiglio dell’Ordine competente o il Consiglio Nazionale Forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’iscritto interessato.
L’art. 5 (Esoneri) viene così sostituto
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari e i ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato è tenuto ad esonerare l’iscritto dagli obblighi formativi nei limiti di seguito indicati e nei casi di:
a) gravidanza e parto;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali impeditive;
c) grave invalidità, opportunamente documentata, del coniuge o dei figli dell’iscritto;
d) interruzione dell’attività professionale;
e) temporaneo trasferimento all’estero.
3. Nei casi di cui al comma 2 la riduzione dei crediti formativi sarà proporzionalmente commisurata al periodo di impedimento.

In caso di gravidanza e parto, salve restando le altre ipotesi sopra contemplate per opportune riduzioni dei crediti formativi, compete l’intero esonero dagli obblighi di formazione per il periodo che va dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto fino a nove mesi successivi alla data del parto. Il Consiglio potrà valutare l’opportunità di eventuali esoneri temporanei in caso di adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori.

4. Sono dispensati da ogni obbligo formativo:
a) coloro che abbiano superato 35 anni di iscrizione all’albo;
b) coloro che, avendo compito 65 anni di età, abbiano superato 30 anni di iscrizione all’albo.

Disciplina transitoria
Le predette norme di attuazione vengono applicate a decorrere dall’01.01.2008, intendendosi quindi revocate tutte le precedenti deliberazioni con esse incompatibili.

Это заставляло меня колебаться.

Толпа запрудила и площадь и все асотеи, откуда "Roverpad 3w t71 прошивка" она видна.

Злу не присущи ни ум, ни созидательные способности.