DIFENSORI D'UFFICIO - REQUISITI DI PERMANENZA ENTRO IL 31/12/2024
Prot. 2895/2024 del 18/10/2024 - INOLTRATA AGLI INTERESSATI ANCHE A MEZZO PEC -
Egregio Collega,
Le ricordo che, entro e non oltre il 31/12/2024, dovrà comprovare il possesso dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio e ciò in conformità a quanto stabilito dal C.N.F. nel nuovo regolamento per la tenuta e l’aggiornamento del predetto elenco approvato dal CNF in data 20/03/2020 ed in vigore dall’08/04/2020, che La invito a consultare cliccando sul seguente link: Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio
Le istanze di permanenza nell'elenco unico dei difensori d'ufficio dovranno essere presentate esclusivamente tramite il gestionale on-line per l’iscrizione/permanenza /cancellazione nell’elenco unico nazionale per le difese d’ufficio “GDU” all'indirizzo
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
seguendo le indicazioni riportate nella guida scaricabile cliccando QUI.
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In ossequio al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6, per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, NELL’ANNO 2024, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste non più di due quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio o di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o aperto il dibattimento;
c) l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento all’anno precedente la richiesta di permanenza. Nel caso specifico l’obbligo formativo si riterrà assolto con il conseguimento nell’anno 2023 di n. 15 crediti di cui 3 in materie obbligatorie. Selezionando esclusivamente la dichiarazione << di essere in regola con l’obbligo formativo nell’anno precedente la richiesta di inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, e di aver conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento “Formazione continua” del CNF n. 6 del 16 luglio 2014>>. L’opzione di cui all’art. 16 del vigente regolamento non è operativa per l’anno 2023.
Inoltre nel caso in cui, per l’anno 2023, fosse stato concesso un esonero dagli obblighi formativi sarà necessario selezionare la relativa opzione. (Per l’assolvimento dell’obbligo formativo non è consentito ricorrere alla compensazione dei crediti, evidentemente esclusa dalla formulazione dell’art. 1 comma 3 bis del Regolamento). Tutte le dichiarazioni rese per il tramite del gestionale GDU sono formulate ai sensi della legge 445/2000, pertanto in caso di dubbi riguardanti la formazione La invito a contattare la segreteria prima di procedere all’ inoltro dell’istanza di permanenza, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Giulio Vulpitta