HomeCircolari agli iscrittiDIFENSORI D'UFFICIO - REQUISITI DIPERMANENZA AL 31.12.2021

Prot.   3295/2021 del 25/10/2021

 CIRCOLARE AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO

INOLTRATA A MEZZO PEC

 

Egregio Collega,

Le ricordo che, entro e non oltre il 31/12/2021, dovrà comprovare il possesso dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio e ciò in conformità a quanto stabilito dal C.N.F. nel REGOLAMENTO per la tenuta e l’aggiornamento del predetto elenco approvato dal CNF in data 20/03/2020 ed in vigore dall’08/04/2020, che La invito a consultare cliccando sul seguente link: Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

   Le istanze di permanenza nell'elenco unico dei difensori d'ufficio dovranno essere presentate esclusivamente tramite il gestionale on-line per l’iscrizione/permanenza /cancellazione nell’elenco unico nazionale per le difese d’ufficio “GDU” all'indirizzo https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ , seguendo le indicazioni riportate nella guida scaricabile cliccando QUI.

Per l’accesso al portale è necessaria l’autenticazione tramite dispositivo di firma digitale.

In ossequio al comma1-quater dell’art. 29disp. att.c.p.p.,cosìcomedaultimomodificatodaldecretolegislativo30gennaio2015,n.6, per lapermanenzanell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

anon avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

bl'eserciziocontinuativodi attivitànelsettorepenale comprovatodallaproduzionedi documentazioneattestantelapartecipazione,NELL’ANNO 2021,aalmeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste,non più di due quale sostituto ex art.97, comma 4, c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio o di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o aperto il dibattimento;

c)         l’adempimento dell’obbligformativo di cui allart. 11 della legge 31dicembre2012, n. 247 con riferimento all’anno precedente la richiesta di permanenza. Nel caso specifico l’obbligo formativo si riterrà assolto con il conseguimento nell’anno 2020 di n. 5 crediti di cui 2 in materie obbligatorie. (Per l’assolvimento dell’obbligo formativo non è consentito ricorrere alla compensazione dei crediti, evidentemente esclusa dalla formulazione dell’art. 1 comma 3 bis del Regolamento). Tutte le dichiarazioni rese per il tramite del gestionale GDU sono formulate ai sensi della legge 445/2000, pertanto in caso di dubbi riguardanti la formazione La invito a contattare la segreteria prima di procedere all’ inoltro dell’istanza di permanenza, onde evitare spiacevoli conseguenze.

Cordiali saluti

Il Consigliere Delegato

f.to Avv. Giulio Vulpitta