Care Colleghe, Cari Colleghi e Praticanti,
con la presente Vi comunico che a seguito dell’emergenza Covid 19, il CNF ha adottato, in materia di formazione continua, due nuove delibere, la n. 280 del 19.11.2020 e la n. 310 del 21.12.2020.
Anche l’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’art. 12, comma III, del Regolamento CNF sulla formazione n. 6 del 2014, non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo ed il numero di crediti previsti è di minimo 15, di cui 12 nelle materie ordinarie e 3 nelle materie obbligatorie (ordinamento professionale, previdenza forense e deontologia).
Inoltre per quest’anno, in via eccezionale proprio a causa della pandemia e dell’incertezza sulla fine del momento emergenziale, tutti i crediti formativi del 2021 potranno essere conseguiti integralmente anche in modalità FAD.
Vi ricordo, infine, che i crediti formativi acquisiti in esubero nell’anno 2020 rispetto ai minimi stabiliti (5 crediti) potranno essere integralmente compensabili per quantità e materia con i crediti che dovevano essere conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019 ove concluso, o potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021.
Come sempre per una compiuta lettura allego sia la delibera del CNF 19.11.2020, sia la delibera n. 310 del 21.12.2020.
Vi rimetto i miei migliori saluti.
Il Consigliere Segretario - Avv. Maria Orlando