HomeCircolari agli iscrittiCIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 1344/2020

modifiche provvisorie ai requisiti di permanenza ed iscrizione nelle liste dei difensori d'Ufficio

 Cari Colleghi,

la presente per informarVi che il Consiglio Nazionale Forense, alla seduta amministrativa del 20 marzo u.s., a fronte del persistere della sospensione dell’attività giudiziaria e dei relativi termini processuali,  che inevitabilmente comporta una minore  partecipazione degli avvocati alle udienze e agli eventi formativi, ha deliberato di modificare il Regolamento di cui all’oggetto al fine di ridurre – in ragione della emergenza sanitaria in atto – il numero delle udienze penali e dei crediti formativi necessari per l’inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio nell’anno 2020 , e ai fini della permanenza nel predetto elenco per l’anno 2021.

            La modifica regolamentare è stata attuata mediante l’inserimento nel testo,  dell’art. 16 , rubricato come  “ ipotesi di deroga “, dove sono  specificati  i casi in cui è prevista la citata  riduzione dei requisiti , determinata dalla emergenza sanitaria in atto.

Art. 16

Ipotesi di deroga

1. In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, delle attività giudiziali degli avvocati:

a) il requisito di cui all’art. 4, comma 1-bis nonché di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 6, comma 1 bis, è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art.97 comma 4 c.p.p.;

b) il requisito di cui all’art. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anzichè 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anzichè 3;

c) il requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, di cui all’art. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all’art. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie.

2. Le deroghe di cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nell’anno in cui l’emergenza straordinaria si è verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentante nell'anno successivo a quello in cui l’emergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all’anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata l’emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).

Riassumendo il regime di deroga è stato previsto per i seguenti casi:

1) per le domande di inserimento e di permanenza nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la magistratura ordinaria;

2) per le domande di inserimento e di permanenza nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Pertanto, con specifico riferimento all’attuale emergenza sanitaria, alla luce della modifica regolamentare, è previsto che:

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio nell’anno 2020, e di permanenza nel predetto elenco per l’anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze penali anzichè 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p.;

2 - ai fini della presentazione della domanda di inserimento nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione nell’anno 2020, e di permanenza nella predetta lista per l’anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad una sola udienza anziché 3 avanti alla indicata magistratura superiore, ovvero di avere provveduto alla redazione di un solo ricorso ex art. 606 c.p.p. anziché

 3. Le modifiche proposte avranno altresì incidenza sulle domande di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio avanti alla magistratura ordinaria e nella lista dei difensori di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione per l’anno 2022, da presentarsi entro il 31.12.2021, laddove il requisito dell’obbligo della formazione continua, riferito all’anno antecedente la domanda (e quindi l’anno 2020 in cui si è verificata la emergenza sanitaria) prevede la riduzione della misura dei crediti formativi che devono essere conseguiti, a n. 5, di cui due almeno due nelle materie obbligatorie. 

Si ribadisce che tale regime sarà valido solo per il 2020. Si rimane comunque a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordialità

Il Consigliere Delegato - Avv. Giulio Vulpitta