CIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 1398/2026
Convocazione dell'Assemblea degli Iscritti per l'approvazione del conto consuntivo al 31.12.2025 e del bilancio preventivo 2026
IL PRESIDENTE
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 156 del 13 luglio 2016 e nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle assemblee per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei C.O.A.;
vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 23 aprile 2026;
C O N V O C A
CIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 1334/2026
Care Colleghe, Cari Colleghi,
Vi segnalo una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di rifusione delle spese legali in favore della parte civile e del suo patrono in esito al giudizio. Un orientamento che, a mio personale avviso, rischia di penalizzare oltremodo le legittime spettanze dei procuratori e che parrebbe essere condiviso anche dai Giudici di merito del nostro Tribunale.
Si tratta di una pronuncia resa dalla sesta sezione penale (la sentenza è la n. 24340/2025, 29 maggio/2 luglio 2025), la quale ha affermato il principio secondo cui “in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese”.
Invero sul punto già si erano espresse, in maniera del tutto analoga le sezioni unite (n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01, 877 del 14/07/2022) ed altra sezione semplice della Suprema Corte (Sez. 5, n. 1144 del 7/11/2023, dep. 2024, Rv. 285598).
Un orientamento assai penalizzante seppure astrattamente giustificato da certe errate prassi che, purtroppo, vedono taluni difensori delle parti civili silenti ed appiattiti sulle posizioni della pubblica accusa.
Sappiamo bene che l’Avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, coscienza, diligenza e competenza, e che deve assicurare sempre la qualità della propria prestazione, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa; pertanto, appellandomi a sì alti valori, mi permetto di rammentarli anche al fine di non vedere pregiudicate le nostre legittime aspettative economiche e quelle delle parti da noi assistite.
Cordialmente.
Salvatore Longo
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
FERMO del Portale delle Vendite Pubbliche dalle ore 17:00 alle ore 18:00 del giorno 17 aprile 2026
